Giudici Popolari
I Comuni svolgono la funzione di formazione degli elenchi di revisione degli Albi dei Giudici popolari delle Corti di Assise e delle Corti di Assise di Appello.
Questa funzione è esercitata ogni anno dispari tramite un'apposita Commissione comunale composta dal Sindaco, o suo delegato, e da due consiglieri comunali.
Requisiti per ottenere la iscrizione agli Albi dei Giudici Popolari
a) Giudici popolari di Corte d'Assise (art. 9 L. 287/1951)
- Residenza anagrafica nel Comune;
- cittadinanza italiana e godimento dei diritti politici;
- età non inferiore ad anni 30 e non superiore ad anni 65;
- titolo di studio di scuola media di primo grado.
b) Giudici popolari di Corte di Assise di Appello (art. 10 L. 287/1951)
Devono possedere gli stessi requisiti dei Giudici popolari di Corte d'Assise ad eccezione del titolo di studio che deve essere di scuola media superiore di secondo grado.
Non possono assumere l'ufficio di Giudice Popolare:
i magistrati e i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
gli appartenenti a Forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di Polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.
Gli Albi sono permanenti e sono soggetti ad aggiornamento.
L'Ufficio di Giudice popolare è obbligatorio.
L'iscrizione negli elenchi di revisione può avvenire d'ufficio o a domanda da parte dell'interessato.
Le domande devono essere presentate presso l'Ufficio Elettorale entro il mese di luglio di ogni anno dispari.