Autocertificazione
É la possibilità offerta al cittadino, che si rivolge ad un Ufficio Pubblico, di dichiarare direttamente alcuni dati personali in sostituzione delle tradizionali certificazioni amministrative.
Le autocertificazioni sono di due tipi:
A) dichiarazioni sostitutive di certificazione;
B) dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.
Punto A
Il cittadino può comprovare con la Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione resa dall'interessato: la data e luogo di nascita; la residenza; la cittadinanza; il godimento dei diritti politici; lo stato di celibe, nubile, coniugato o vedovo; lo stato di famiglia; l'esistenza in vita; la nascita del figlio; il decesso del coniuge, ascendente, discendente.
Per tali autocertificazioni sono stati predisposti i seguenti moduli:
Dichiarazione di godimento dei diritti politici
Dichiarazione di stato di famiglia
Dichiarazione di nascita del figlio
Si possono inoltre comprovare: la posizione nei confronti degli obblighi militari; le iscrizioni in albi o elenchi tenuti dalla Pubblica Amministrazione; il titolo di studio o qualifica professionale posseduta; la situazione reddituale od economica; lo stato di disoccupazione, qualità di pensionato e categoria di pensione, qualità di studente o di casalinga; la qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; di avere o non aver riportato condanne penali; la qualità di vivenza a carico; tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile.
Per queste autocertificazioni l'utente deve utilizzare il seguente modulo:
Dichiarazione sostitutiva di certificazione
Ai sensi dell’art.38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente telematicamente , oppure a mezzo posta.)
La mancata accettazione della presente dichiarazione costituisce violazione dei doveri d’ufficio (art.74 comma 1 D.P.R. 445/2000).
NOTA BENE
L'autocertificazione non può essere utilizzata per sostituire certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità e, di marchi e brevetti.
Punto B
Il cittadino può comprovare con la Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà tutti quegli stati fatti o qualità non rientranti nella certificazione di cui al punto A, personali o relativi ad altri soggetti di cui l'interessato abbia diretta conoscenza. Per questo tipo di dichiarazioni si utilizzano i moduli sotto elencati che è possibile scaricare:
Dichiarazione sostitutiva di Atto di Notorietà
Dichiarazione sostitutiva di Atto di Notorietà con autenticazione
Dichiarazione sostitutiva di Atto di Notorietà resa da più dichiaranti
Dichiarazione sostitutiva di Atto di Notorietà resa da più dichiaranti con autenticazione
Dichiarazione sostitutiva di atto di Notorietà successione con autenticazione per PRIVATI
Dichiarazione sostitutiva di atto di Notorietà successione per PP.AA.
RICORDA
Le dichiarazioni sostitutive da rendere a organi della pubblica amministrazione o esercenti di pubblici servizi devono essere sottoscritte alla presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione o sottoscritte e presentate unitamente a fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.
Se la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è presentata a privati enti pubblici al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici la firma deve essere autenticata ai sensi dell'art. 21 del DPR n. 445/2000 da uno dei seguenti soggetti:
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dipendente addetto a ricevere la documentazione
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dipendente incaricato dal Sindaco
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notaio
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cancelliere
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segretario comunale
L'autocertificazione deve essere fatta direttamente dall'interessato che sia persona maggiorenne con piena capacità giuridica. In caso di minore o incapace la dichiarazione potrà essere resa dal genitore, curatore o tutore. I cittadini extracomunitari residenti in Italia possono rendere le dichiarazioni sostitutive di certificazioni solo limitatamente ai casi di comprovare condizioni, stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati Italiani.
Tutte queste dichiarazioni hanno la stessa validità del certificato che sostituiscono e una volta rese il cittadino non deve fare più nulla, è come se avesse presentato i certificati originari.
I documenti trasmessi ad una Pubblica Amministrazione tramite fax od altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertare la fonte di provenienza del documento, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.
Attenzione
L'autocertificazione è utilizzabile nei rapporti fra il cittadino e una Pubblica Amministrazione, e nei rapporti fra i privati che vi consentano.
L'autocertificazione è utilizzabile sempre ed è un diritto. Il funzionario dell'Ufficio Pubblico che non ammette l'autocertificazione, quando ci sono tutti i presupposti per accoglierla, incorre in violazione dei doveri d'ufficio.
L'Amministrazione pubblica può provvedere d'ufficio ad accertare la veridicità di quanto dichiarato dal cittadino e le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi dal codice penale.
Impedimento di sottoscrizione della dichiarazione
Chi non sa o non può firmare rende la sua dichiarazione davanti a un pubblico ufficiale che ne attesta l'identità e l'impedimento a sottoscrivere.
Altresì chi si trova temporaneamente impedito per motivi di salute, può essere sostituito nella dichiarazione dal coniuge o dai figli o parenti sino al terzo grado.
Costi
L'autenticazione è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo, salvo gli usi in cui è prevista l'esenzione.